

Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli obblighi di comunicazione di attività all’Ufficio delle dogane dell’ADM e di tenuta del registro di carico e scarico, con modalità semplificate, previsti dal novellato art. 25, comma 4, del D.Lgs. n. 504/95 (TUA), per gli esercenti:
- depositi per uso privato, agricolo e industriale di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (cosiddetti “depositi minori”);
- apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (cosiddetti “distributori minori”).
Restano esclusi dalla descritta disciplina i depositi per uso privato, agricolo e industriale aventi capacità pari o inferiore a 10 metri cubi nonché gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per i medesimi usi collegati a serbatoi la cui capacità globale è pari o inferiore a 5 metri cubi.