

Antincendio prorogato (almeno) fino al 31 marzo 2022.Tutti i certificati e i permessi nonché gli obblighi di
aggiornamento professionale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono prorogati fino ad almeno
90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza, il cui rinvio al 31 dicembre è stato deciso dal governo con il dl
105/2021.
Il decreto contiene una serie di proroghe di norme che erano state congelate con il diffondersi della pandemia. Oltre a
toccare aspetti quotidiani, come la gestione delle zone bianche e l’utilizzo del green pass, il testo interviene anche sulle
normative antincendio, con rilevanti novità per i professionisti coinvolti nel settore. Il provvedimento porta come
conseguenza quindi che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio
attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra
il 31 gennaio 2020 e la nuova data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conserveranno la loro
validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, quindi fino
al 31 marzo 2022. Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei
professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021), la cui durata può essere
differita a novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza. Non potranno quindi beneficiare
della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza naturale successiva al 31 dicembre 2021. Si tratta di un nuovo
slittamento per gli obblighi di aggiornamento professionale, che prima erano stati rinviati al 29 ottobre, dato che lo
spostamento va in coppia con i tempi dello stato di emergenza.