

Scariche atmosferiche
Protezione dalle scariche atmosferiche
Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i, artt. 80 e 84) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
All’Istituto è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.
L’Istituto partecipa all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sulla valutazione del rischio di fulminazione.
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Valutazione del rischio e verifiche
Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (artt. 80 e 84 del d.lgs. 81/08), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini.
Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i, artt. 80 e 84) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
All’Istituto è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.
L’Istituto partecipa all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sulla valutazione del rischio di fulminazione.
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Valutazione del rischio e verifiche
Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (artt. 80 e 84 del d.lgs. 81/08), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini.