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Scariche atmosferiche
Protezione dalle scariche atmosferiche

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (d.lgs. 81/08 e s.m.i, artt. 80 e 84) è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini. A tal fine redige un documento di valutazione del rischio fulmini e predispone, se del caso, un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.

All’Istituto è assegnato il compito di verifica a campione della prima installazione degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nei luoghi di lavoro.

L’Istituto partecipa all’evoluzione della normativa e svolge attività di ricerca e di formazione sulla valutazione del rischio di fulminazione.

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/area-sicurezza-sul-lavoro/apparecchiature-e-impianti-elettrici-ed-elettronici/protezione-scariche-atmosferiche.html



Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Valutazione del rischio e verifiche

Secondo quanto definito dal Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro (artt. 80 e 84 del d.lgs. 81/08), è fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini.     

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/impianti-di-protezione-contro-le-scariche-atmosferiche.html